Sez. L, Sentenza n. 19340 del 18/09/2007 (Rv. 600045 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE | Appello proposto in via principale anziché in via incidentale - Conversione in appello incidentale - Condizioni - Appello principale tardivo in presenza di impugnazione tempestiva - Conversione - Ammissibilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - IN GENERE
Il principio secondo l'impugnazione proposta per prima determina la costituzione del processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri incombenti e, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima assumono carattere incidentale, ha carattere generale e si estende anche al processo del lavoro; in questo caso la conversione opera purchè sia rispettato il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza fissata per la comparizione, per la proposizione dell'appello incidentale previsto dall'art. 436 cod. proc. civ.. A questi fini, tuttavia, non può valere la successiva rinnovazione di tale termine dilatorio, nel caso in cui la prima udienza non venga tenuta ed il presidente ne abbia fissata un'altra.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)