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Sez. L, Sentenza n. 2026 del 13/02/2012 (Rv. 621082 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Appello proposto in forma principale contro sentenza già appellata da altro soccombente - Conversione in appello incidentale - Condizioni - Ammissibilità dell'appello tardivo per interesse autonomo dell'impugnante incidentale - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621082-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE

Il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purchè sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art. 436 cod. proc. civ.. Resta ammissibile, peraltro, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., l'impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante incidentale, se il gravame principale investe una questione attinente all'interesse di tale parte. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha ritenuto ammissibile l'impugnazione, in quanto tardiva, diretta ad individuare il soggetto passivo obbligato ad erogare l'assegno mensile di invalidità civile).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)