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Sez. 1, Sentenza n. 678 del 04/03/1968 (Rv. 331862 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE- POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN JURIS) - DEL RAPPORTO - DIVERSA DA QUELLA PROSPETTATA DALLE PARTI - LEGITTIMITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/331862-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE- POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN JURIS) - DEL RAPPORTO - DIVERSA DA QUELLA PROSPETTATA DALLE PARTI - LEGITTIMITA - LIMITI.*

La qualificazione giuridica del rapporto, diversa da quello prospettata dalle parti, non puo dar luogo al vizio di ultra petizione, atteso che il giudice, nell'Esercizio del potere-dovere di definire la natura dell'Azione e le norme applicabili, deve qualificare il rapporto in relazione al suo contenuto ed ai suoi effetti, con la sola limitazione che non puo porre a base della sua decisione fatti diversi da quelli dedotti. (V. 2483-67 massima n. 329788).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)