Sez. 3, Sentenza n. 2954 del 05/08/1969 (Rv. 342825 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA (NOMEN IURIS) - DEL RAPPORTO - LIMITI.*
Il giudice puo dare ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio una qualificazione diversa da quella data dalle parti, ma non puo sostituirsi ad esse nell'Esercizio del potere che loro spetta di proporre le domande e di dedurre i fatti su cui ritengono di fondarle. (nella specie, e stato escluso che il giudice potesse accogliere, inquadrandola di ufficio sotto il profilo dell'arricchimento senza causa, una domanda per rimborso spese di custodia di mobili, per la quale non era stata vinta la presunzione di gratuita del deposito). (V 242-69 massima 338209 1729-68 massima 333591 1698-68 massima 333536 678-68 massima 331862).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 1767, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)