Sez. 1, Sentenza n. 14486 del 11/10/2002 (Rv. 557828 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - SCELTA DEL CONTRAENTE - TRATTATIVA PRIVATA | Art. 9 D.Lgs. n. 406 del 1991 - Finalità - Ambito di applicazione - Delimitazione - Art. 14 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Distinzione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - SCELTA DEL CONTRAENTE - TRATTATIVA PRIVATA
In materia di appalto di opere pubbliche, l'importo dei lavori di cui all'art. 14 d.P.R. n. 1063 del 1962 (che, ai fini dell'obbligo per l'impresa di eseguire i lavori aggiuntivi, dispone che l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto e da quello dei lavori aggiuntivi o, comunque, dei compensi ulteriori assegnati all'appaltatore) deve, ai (diversi) fini di cui all'art. 9 D.Lgs. n. 406 del 1991, essere determinato avuto riguardo ad una nozione rigorosa di "lavori principali" e "lavori complementari", per evitare elusioni dello scopo della norma diretta a favorire la concorrenzialità tra le imprese operanti nell'area comunitaria, elusioni che risulterebbero facilitate dalla possibilità di sommare ai lavori originariamente previsti nel contratto anche quelli oggetto di perizie suppletive ed atti aggiuntivi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1991 num. 406 art. 9, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)