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Sez. 1, Sentenza n. 8094 del 14/06/2000 (Rv. 537576 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - LAVORI EXTRACONTRATTUALI | Variante dell'opera appaltata su richiesta dell'Amministrazione - Importo superiore di oltre un quinto a quello stabilito - Obbligo dell'appaltatore - Sussistenza - Esclusione - Contratto nuovo e modificativo del precedente - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537576-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - LAVORI EXTRACONTRATTUALI

In tema di appalto pubblico ed in applicazione degli artt. 344 della legge n. 2248, all. F), del 1865, nonché 14 del d.P.R. n. 1063 del 1962, qualora l'amministrazione appaltante richieda lavori diversi da quelli considerati in contratto, in variante dell'opera appaltata, per un importo di oltre un quinto a quello stabilito, la richiesta medesima non si correla ad un potere dell'amministrazione cui corrisponda un obbligo dell'appaltatore, e, pertanto, l'accordo fra le parti per l'esecuzione di tale variante (a mezzo di atto di sottomissione dell'appaltatore alla richiesta dell'amministrazione o di atto aggiuntivo) deve parificarsi a quello che abbia ad oggetto lavori extracontrattuali in senso stretto e qualificarsi come un nuovo ed autonomo contratto modificativo del precedente.

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 344, Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)