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Sez. L, Sentenza n. 11672 del 29/07/2003 (Rv. 565510 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Ipotesi di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ. - Natura di eccezione in senso stretto - Deducibilità per la prima volta in cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-07-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565510-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi disciplinata dal secondo comma dell'art. 1227 cod. civ, che è riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede; ne consegue che la relativa eccezione non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione. (Fattispecie relativa a danno causato dalla pubblica amministrazione a un vincitore di concorso pretermesso nella nomina, risarcito con somma pari alle retribuzioni non percepite, senza tener conto dell'omessa ricerca, nelle more, di altra occupazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)