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Sez. 3, Sentenza n. 2868 del 26/02/2003 (Rv. 560708 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Differenze con l'ipotesi di cui all'art.1227 comma secondo cod. civ. disciplinante il solo aggravamento del danno causato dalla parte lesa - Conseguenze processuali - Fattispecie in tema di responsabilità assicurativa.
Stato
decisa il 2003-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560708-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (art. 1227 comma primo cod. civ.) va distinta, anche sul piano processuale, da quella (disciplinata dal secondo comma del medesimo articolo) che prevede il verificarsi del (solo) aggravamento del danno prodotto dal comportamento dello stesso danneggiato che non abbia, peraltro, contribuito in alcun modo alla sua causazione, poiché, nel primo caso, il giudice deve proporsi d'ufficio l'indagine in ordine al concorso di colpa del danneggiato (sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, sul piano causale, di quegli), mentre la seconda situazione costituisce oggetto di eccezione in senso stretto (in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede). Ne consegue che, in caso di richiesta di condanna ultra massimale per asserita "mala gestio" successiva alla messa in mora, la prospettazione, da parte della compagnia assicurativa, che parte dei danni reclamati ultra massimale dal creditore potevano essere evitati con l'uso dell'ordinaria diligenza integra gli estremi dell'eccezione in senso stretto che, nel vigore del previgente art. 345 cod. proc. civ. (applicabile, nella specie, "ratione temporis"), doveva essere sollevata con l'atto di appello, e non anche (come nella specie), in comparsa conclusionale del giudizio di secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)