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Sez. 6, Sentenza n. 4983 del 30/11/1979 Ud. (dep. 18/04/1980) Rv. 145034 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - DIRITTO DI MENDACIO - AUTODIFESA - LEGITTIMITA - INCOLPAZIONE DI TERZI - SUSSISTENZA DEL DELITTO DI CALUNNIA.*
Stato
decisa il 1979-11-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145034-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - DIRITTO DI MENDACIO - AUTODIFESA - LEGITTIMITA - INCOLPAZIONE DI TERZI - SUSSISTENZA DEL DELITTO DI CALUNNIA.*

Il diritto di mentire dev'essere riconosciuto agli imputati o indiziati di reato se ed in quanto il mendacio in cui essi si rifugiano concerne il loro proprio comportamento, non anche quando concerne il comportamento di altre persone; e se il diritto di difesa autorizza pienamente l'imputato a mentire sul proprio conto, e negare la sua responsabilita, non lo autorizza pero a formulare accuse consapevolmente false nei confronti di altri, cosi esponendoli al pericolo di subire un ingiusto procedimento penale.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)