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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 362 Pluralita' di persone chiamate a riconoscere, o di persone o cose da riconoscere

1. Quando piu' persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione di una persona o di una cosa, si procede con atti separati, curando che sia impedita ogni comunicazione tra chi ha eseguito la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.

2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di piu' persone o di piu' cose, il giudice per ogni ricognizione provvede a collocare la persona o la cosa da riconoscersi fra altri individui o altri oggetti.

Art. 363 Ricognizioni eseguite da testimoni

1. Quando la persona o la cosa deve essere riconosciuta da chi ha la qualita' di testimonio, il giudice, prima delle dichiarazioni indicate negli articoli precedenti e dell'esperimento di ricognizione, gli fa prestare giuramento, a pena di nullita', a' termini dell'articolo 449.

2. Del prestato giuramento e di quant'altro e' prescritto negli articoli precedenti deve essere fatta menzione, a pena di nullita', nel processo verbale.

Art. 364 Confronti

1. Il confronto e' ammesso esclusivamente fra persone gia' esaminate o interrogate, quando vi e' disaccordo fra esse su fatti o circostanze importanti.

2. Nel processo verbale e' fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quant'altro e' avvenuto durante il confronto, senza far cenno delle impressioni riportate dal giudice circa il contegno tenuto dalle persone che hanno preso parte all'atto.

Capo IX. Dell'interrogatorio dell'imputato

Art. 365 Obbligo del giudice; presentazione dell'imputato

1. Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine previsto dalla legge e, quando un termine non e' previsto, senza ritardo. Gli imputati in stato di custodia cautelare hanno la precedenza sugli altri e debbono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre quindici giorni dall'arresto. Se l'imputato detenuto non viene interrogato entro detto termine, deve essere immediatamente scarcerato, salvo il caso di suo impedimento assoluto ad essere interrogato, del quale il giudice da' atto con decreto. Il termine decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione dall'amministrazione carceraria, che deve provvedervi senza ritardo, della cessazione dell'impedimento, o comunque accerta la cessazione stessa.

2. L'imputato in stato d'arresto e' presentato libero nella persona al giudice, se non sono necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

Art. 366 Preliminari dell'interrogatorio

1. Prima di procedere all'interrogatorio, il giudice invita l'imputato a dichiarare le proprie generalita', ammonendolo delle conseguenze a cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalita' o le da' false.

2. Gli chiede quindi se gia' abbia o voglia nominarsi un difensore di fiducia. Altrimenti gli nomina un difensore d'ufficio, quando non e' gia' stato nominato, e occorrendo gli rivolge l'invito prescritto nella prima parte dell'articolo 171.

3. Nel processo verbale il giudice puo' far precedere alle menzioni relative all'interrogatorio l'indicazione delle ricerche che egli abbia fatto per identificare l'imputato e la descrizione della persona di lui, con i connotati e i contrassegni particolari.

Art. 367 Interrogatorio nel merito

1. Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli e' attribuito, gli fa noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non puo' derivarne pregiudizio all'istruzione, gliene comunica le fonti.

2. Invita quindi l'imputato a discolparsi e a indicare le prove in suo favore. Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne e' fatta menzione nel processo verbale e si procede oltre nell'istruzione.

3. Il giudice, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, sempre che vi sia l'attrezzatura idonea, dispone che le dichiarazioni dell'imputato siano in tutto o in parte riprodotte mediante apparecchi di registrazione, in tal caso si osservano le disposizioni del primo, secondo, terzo e quarto capo, verso dell'articolo 496-bis.

Art. 368 Risultati dell'interrogatorio

1. Il giudice deve investigare su tutti i fatti e su tutte le circostanze che l'imputato ha esposto nell'interrogatorio, in quanto possono condurre all'accertamento della verita'.

Capo X. Della chiusura dell'istruzione formale

Art. 369 Rapporti tra il giudice istruttore e il pubblico ministero

1. Compiuta l'istruzione, il giudice istruttore deposita gli atti in cancelleria, dandone avviso al procuratore della Repubblica per le sue requisitorie.

2. Se il pubblico ministero non presenta le sue requisitorie entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del deposito, il giudice istruttore procede ugualmente agli adempimenti previsti dall'articolo 372.

3. Il termine di cui al capoverso precedente puo' essere prorogato, per giustificato motivo, per non piu' di una volta.84

Art. 370 Richiesta di ulteriore istruzione

1. Se il pubblico ministero ritiene che l'istruzione deve essere proseguita, restituisce con le proprie requisitorie specifiche gli atti al giudice istruttore. Questi, compiute senza ritardo le indagini richieste, rimette nuovamente gli atti al pubblico ministero.

Art. 372 Deposito in cancelleria e facolta' dei difensori

1. Gli atti e i documenti del processo sono depositati in cancelleria.
Il giudice, quando le cose sequestrate non sono depositate in cancelleria, puo' ordinare che siano lasciate nel luogo dove si trovano custodite.

2. I difensori hanno facolta' di prendere visione di ogni cosa, di estrarre copia degli atti e dei documenti e di presentare le istanze e le memorie che ritengono opportune, entro cinque giorni dall'avviso che deve essere fatto notificare a cura del cancelliere ai difensori medesimi.

3. Il giudice istruttore puo', a domanda dei difensori e per giusta causa, prorogare il termine per una volta sola e per quel tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

4. Scaduto il termine, il giudice istruttore deve provvedere entro quindici giorni nel modo indicato negli articoli seguenti.

Art. 373 Dissenso tra il giudice istruttore e il pubblico ministero sulla competenza del giudice ordinario

1. Il giudice istruttore, se ritiene che la cognizione del fatto appartiene all'Autorita' giudiziaria ordinaria, e il pubblico ministero ha chiesto invece la trasmissione degli atti ad un'altra Autorita', provvede con ordinanza alla restituzione degli atti al pubblico ministero, il quale ha obbligo di presentare senz'altro le sue requisitorie definitive in merito, salva la facolta' di proporre la questione di competenza nel dibattimento.

Art. 374

1. Ordinanza di rinvio a giudizio.

2. Il giudice istruttore, se riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza del giudice ordinario e che vi sono sufficienti prove a carico dell'imputato per rinviarlo a giudizio, dispone con ordinanza il rinvio dell'imputato avanti alla Corte di assise, al tribunale o al pretore competente, salvo che ritenga di concedere il perdono giudiziale.

3. L'ordinanza di rinvio a giudizio deve contenere, a pena di nullita', l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza.147148

Art. 375 Provvedimenti relativi alla liberta' personale dell'imputato in caso di rinvio a giudizio

1. Con la sentenza che rinvia a giudizio per un reato per il quale la legge non consente il mandato di cattura, il giudice ordina la liberazione dell'imputato detenuto o soggetto ad altri vincoli della liberta'.67

2. Con l'ordinanza di rinvio a giudizio per uno dei reati indicati nell'articolo 253 il giudice, quando cio' sia necessario per salvaguardare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo, dispone la cattura dell'imputato che non vi sia gia' sottoposto o sia stato rimesso in liberta', ovvero sia sottoposto alle misure di cui all'articolo 282.

3. COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 5 AGOSTO 1988, N. 330.

4. Per l'esecuzione delle disposizioni della ordinanza di rinvio a giudizio concernenti la cattura, il giudice istruttore emette mandato di cattura.

5. Se non vi e' sospetto di fuga, il giudice istruttore, prima di far eseguire il mandato di cattura, puo' far notificare all'imputato l'ingiunzione di costituirsi in carcere entro ventiquattro ore.

Art. 376 Condizioni per il rinvio a giudizio o per il proscioglimento

1. Non si puo' ordinare il rinvio a giudizio, ne' dichiarare non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato o non e' preveduto dalla legge come reato se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente l'oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.

2. Questa disposizione si osserva a pena di nullita'.34

Art. 377 Sanatoria delle nullita' verificatesi nell'istruzione

1. Le nullita' incorse nell'istruzione formale sono sanate, se non vengono dedotte, con dichiarazione scritta e motivata ricevuta dal cancelliere del giudice istruttore, entro cinque giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 372.

Art. 378 Sentenza di proscioglimento

1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se si tratta di persona non imputabile o di persona non punibile perche' il fatto non costituisce reato o per un'altra ragione, se il reato e' estinto, se l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata, se l'azione penale non puo' essere proseguita, il giudice istruttore dichiara con sentenza non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo. Il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso, tanto nel caso in cui vi e' la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, quanto nel caso in cui manca del tutto la prova che il fatto sussiste o che l'imputato lo ha commesso.

2. Se non risultano sufficienti prove per rinviare l'imputato a giudizio, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere per insufficienza di prove.

3. Se sono ignoti coloro che hanno commesso il reato, il giudice pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere per tale causa.

Art. 379 Concessione del perdono giudiziale

1. Quando i risultati dell'istruzione sarebbero tali da autorizzare il rinvio a giudizio dell'imputato, il giudice, se ritiene di concedere il perdono giudiziale ai termini dell'articolo 169 del codice penale, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Art. 380 Provvedimenti della sentenza di proscioglimento che accerta la falsita' in atti

1. Qualora, nonostante la dichiarazione di non doversi procedere, sia accertata la falsita' di un atto o di un documento, questa deve essere dichiarata nella sentenza e si osservano le disposizioni degli articoli 480 e 481.

Art. 381 Provvedimenti relativi alla liberta' personale del prosciolto

1. In ogni caso di proscioglimento, se il prosciolto si trova detenuto o soggetto a liberta' vincolata, il giudice con la sentenza ne ordina la liberazione.

2. E' ordinata parimenti la cessazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza gia' provvisoriamente applicate e che debbono essere revocate in conseguenza del proscioglimento e sono applicate le misure di sicurezza a norma del codice penale.

Art. 382 Condanna del querelante, in caso di proscioglimento dell'imputato, alle spese e ai danni

1. Con la sentenza di proscioglimento, quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, il querelante e' condannato alle spese del procedimento anticipate dallo Stato salvo che il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove, per concessione del perdono giudiziale, o per un'altra causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela.

2. Il giudice, quando ne e' fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese a favore dell'imputato e, se il querelante si e' costituito parte civile, anche a favore del responsabile civile, citato o intervenuto. Quando concorrono giusti motivi, queste spese possono essere compensate in tutto o in parte.
Non e' pronunciata condanna alle spese nel caso di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato sopravvenuta dopo la presentazione della querela. Il giudice, se vi e' colpa grave, puo' altresi' condannare, quando ne e' fatta domanda, il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile.

3. Nei casi di condanna a norma dei commi precedenti il querelante ha diritto di proporre l'impugnazione a norma dell'art. 202. Se la sentenza non e' impugnabile, il querelante puo' proporre soltanto ricorso per cassazione.

4. Se il reato e' estinto per remissione, si applicano le disposizioni dell'art. 14.7479