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Sez. 2, Sentenza n. 6009 del 12/11/1982 (Rv. 423740 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - IN GENERE - - COSTITUZIONE MEDIANTE SENTENZA - OPERE DISPOSTE PER LO ESERCIZIO DELLA SERVITÙ - LEGITTIMITÀ DELLA LORO REALIZZAZIONE - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO RELATIVO - OBBLIGO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423740-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - IN GENERE - - COSTITUZIONE MEDIANTE SENTENZA - OPERE DISPOSTE PER LO ESERCIZIO DELLA SERVITÙ - LEGITTIMITÀ DELLA LORO REALIZZAZIONE - NECESSITÀ - ACCERTAMENTO RELATIVO - OBBLIGO DEL GIUDICE - SUSSISTENZA.*

Il giudice, allorché emette una sentenza costitutiva di servitù di passaggio coattivo, deve evitare che il suo comando si ponga in contrasto con altre norme aventi carattere imperativo, come quelle stabilite dalle leggi urbanistiche e dai piani regolatori, con il conseguente Obbligo di accertare l'esistenza in concreto della possibilità di realizzare legittimamente l'opera da lui disposta per l'Esercizio della servitù (eventualmente mediante concessione di licenza in deroga da parte dell'autorità comunale) e, in caso negativo, di adottare una soluzione differente, che comunque soddisfi l'interesse dell'avente diritto al passaggio.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)