Sez. 1, Sentenza n. 1382 del 09/02/1987 (Rv. 450845 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE "PER RELATIONEM" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO MOTIVAZIONE - IN GENERE - MOTIVAZIONE "PER RELATIONEM" - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Il giudice d'appello, pur potendo far proprie le argomentazioni addotte dal giudice di primo grado, non può limitarsi a richiamarle genericamente riportandosi al contenuto della decisione impugnata, ma deve esprimere le ragioni della conferma della pronunzia in relazione ai motivi d' impugnazione proposti dalle parti. La motivazione per relationem è consentita solo quando dalla interpretazione complessiva della sentenza sia possibile desumere che il giudice dell'impugnazione non si sia limitato a riprodurre pedissequamente e acriticamente i motivi della sentenza di primo grado, ma abbia mostrato di farli propri e di tenere in debita considerazione i motivi d'impugnazione. (V 511/84, mass n 423740; (V 6811/82, mass n 424438; (V 2005/79, mass n 398411; (V 3842/77, mass n 387512).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)