Sez. 1, Sentenza n. 1312 del 12/05/1973 (Rv. 363924 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - CONTROVERSIE SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI - SEZIONI DI DIRITTO, IN PRIMO GRADO, E DELLA COMMISSIONE CENTRALE IN APPELLO - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI - SEZIONI VALUTAZIONI - ESTENSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE - CONTROVERSIE SULL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI - SEZIONI DI DIRITTO, IN PRIMO GRADO, E DELLA COMMISSIONE CENTRALE IN APPELLO - COMPETENZA DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI - SEZIONI VALUTAZIONI - ESTENSIONE.*
Le controversie tributarie relative all'applicazione della legge debbono essere devolute, in primo grado alle commissioni provinciali - Sezioni di diritto - e, in secondo grado, alla commissione centrale delle imposte. La Competenza in primo grado delle Sezioni di diritto delle commissioni provinciali riguarda, peraltro le controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme di diritto sostanziale attinenti alla pretesa tributaria e non comprende anche le questioni attinenti al regolare svolgimento del processo tributario di valutazione, in quanto, essendo l'attivita processuale strumentale rispetto all'accertamento del diritto sostanziale, ciascun giudice, e, quindi, anche la commissione provinciale - Sezione valutazione -, e competente a conoscere delle irregolarita che si verifichino nel procedimento relativo alle controversie attribuite alla sua sfera di cognizione. Conseguentemente, la commissione provinciale, in Sede di valutazione, cosi come la commissione distrettuale, ha il potere di risolvere qualsiasi questione giuridica attinente a qualsiasi presupposto del proprio legittimo Esercizio dei poteri demandabile dalla legge e, quindi, di verificare la sussistenza di una nullita del procedimento comportante una nullita della decisione, senza dover ricorrere ad una artificiosa e illegittima sospensione della decisione per rimettere la questione alla commissione provinciale - Sezione di diritto - . (V 1357/72, mass n 357923).*
Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 30 CORTE COST., Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)