Sez. 1, Sentenza n. 26935 del 15/12/2006 (Rv. 593440 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Stato di insolvenza - Conoscenza da parte del creditore - Prova - Contenuto - Desumibilità da elementi indiziari - Idoneità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., sebbene debba essere effettiva e non potenziale, può tuttavia essere provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, quindi fondata su elementi di fatto che attengano alla conoscibilità dello stato di insolvenza, purché idonei a fornire la prova per presunzioni della conoscenza effettiva. (Nel caso di specie, la sentenza impugnata - confermata in cassazione - aveva attribuito rilevanza, ai fini del raggiungimento della prova della "scientia decoctionis", alla circostanza che a carico della società debitrice pendevano numerose procedure esecutive, tra l'altro nella stessa città ove il creditore risiedeva ed operava professionalmente, ed al fatto che lo stesso creditore aveva avviato varie procedure monitorie, convenendo poi un piano di rientro prevedente una decurtazione del suo credito ed un pagamento rateale).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)