Sez. 1, Sentenza n. 15939 del 17/07/2007 (Rv. 600394 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Conoscenza dello stato d'insolvenza - Prova per presunzioni - Pluralità di elementi indiziari e valutazione unitaria - Pubblicazione di protesti, sostituzione di assegno bancario con assegno circolare, pagamenti a rimessa diretta - Apprezzamento del giudice di merito - Inammissibilità in sede di legittimità - Incensurabilità in sede di legittimità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela ai sensi dell'art. 67, secondo comma, legge fall., è correttamente provata anche attraverso indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, se essi consistono in elementi di fatto plurimi ed idonei a permettere una valutazione globale della situazione economica del "solvens" ai fini della prova per presunzioni della conoscenza effettiva il relativo apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità (nella fattispecie, la sentenza impugnata - confermata in Cassazione - aveva attribuito rilevanza, ai fini del raggiungimento della prova della "scientia decoctionis", alla pregressa pubblicazione di numerosi protesti a carico del fallito prima della effettuazione dei pagamenti oggetto di revocatoria, alla sostituzione su richiesta della società creditrice di un mezzo di pagamento quale l'assegno bancario con un assegno circolare, alla modalità solutoria con rimessa diretta di quasi tutte le nuove forniture, oltre alla circostanza della comune residenza di creditore e debitore nella medesima regione ed al fatto che entrambi erano concessionari della stessa società).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)