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Sez. 2, Sentenza n. 5461 del 08/11/1985 (Rv. 442668 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE - IN GENERE - ACCERTAMENTI DELLA INSUSSISTENZA DELLA SITUAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA CHIAMATA - EFFETTI INVALIDANTI SULL'ATTO DI CHIAMATA E SUL RAPPORTO PROCESSUALE - ESCLUSIONE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE.*
Stato
decisa il 1985-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442668-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE - IN GENERE - ACCERTAMENTI DELLA INSUSSISTENZA DELLA SITUAZIONE GIUSTIFICATIVA DELLA CHIAMATA - EFFETTI INVALIDANTI SULL'ATTO DI CHIAMATA E SUL RAPPORTO PROCESSUALE - ESCLUSIONE - SEPARAZIONE DELLE CAUSE.*

Qualora la parte, avvalendosi della facoltà conferitale dall'art. 106 cod. proc. civ., chiami in causa un terzo, enunciando la ricorrenza di una situazione giustificativa della chiamata medesima alla stregua della citata norma (nella specie, chiamata in garanzia), l'accertamento dell'insussistenza della suddetta situazione non spiega effetti invalidanti sull'atto di chiamata e sul rapporto processuale con esso costituito, ma comporta, per il venir meno del collegamento con la causa principale, la separazione della causa accessoria, per la sua trattazione e decisione in autonomo processo.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)