Sez. 3, Sentenza n. 5444 del 14/03/2006 (Rv. 587877 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE | Domanda di manleva del convenuto verso un terzo - Senza rigetto della legittimazione avverso la domanda dell'attore - Mancata estensione della domanda verso il terzo da parte dell'attore - Relativo litisconsorzio - Natura facoltativa - Scindibilità del cumulo in sede di impugnazione - Rilievo in appello della nullità della citazione in primo grado del terzo rimasto contumace - Separazione della domanda di manleva e rimessione al primo giudice - Legittimità - Sussistenza - Ricorso per cassazione della parte convenuta - Censura sul punto - Mancanza ed assenza di notificazione del ricorso al terzo da parte - Censura proposta nei confronti delle altre parti - Inammissibilità - Scindibilità del cumulo - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE
Qualora il convenuto chiami un terzo in giudizio indicandolo come soggetto responsabile della pretesa fatta valere dall'attore e chieda, senza rigettare la propria legittimazione passiva, soltanto di essere manlevato delle conseguenze della soccombenza nei confronti dell'attore, il quale a sua volta non estenda la domanda verso il terzo, il cumulo di cause integra un litisconsorzio facoltativo ed ove la decisione di primo grado abbia rigettato la domanda di manleva in sede di impugnazione dà luogo ad una situazione di scindibilità delle cause. Ne consegue che, ove il giudice di secondo grado ravvisi la nullità della citazione con cui il terzo - rimasto contumace in primo grado - è stato chiamato in giudizio, legittimamente rimette, previa separazione, soltanto la causa di garanzia a quel giudice ed in relazione a tale statuizione il cumulo resta scindibile anche nella successiva fase del ricorso per cassazione, di modo che spetta alla parte convenuta che aveva chiamato in causa il terzo e che ritenga illegittimamente disposta la separazione e la rimessione della causa di garanzia, dolersi di tale statuizione notificando il ricorso per cassazione al terzo e prospettando apposito motivo di ricorso sul punto, mentre deve escludersi che la relativa questione possa essere prospettata come motivo del ricorso proposto soltanto nei confronti delle altre parti, trovando applicazione l'art. 332 cod. proc. civ. (con la conseguenza che se all'atto della trattazione l'impugnazione contro o da parte del terzo è già esclusa non dev'essere disposta la notifica al terzo del ricorso) e non l'art. 331 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)