Sez. L, Sentenza n. 24590 del 03/10/2008 (Rv. 605061 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Istanza di esibizione di documenti formulata nel giudizio relativo all'"an" della pretesa fatta valere - Obbligo di conservazione dei documenti - Fino alla formazione del giudicato sulla decisione definitiva di rigetto dell'istanza - Sussistenza - Successivo giudizio sul "quantum" - Permanenza dell'obbligo - Fondamento - Distruzione dei documenti successivamente all'istanza e prima della decisione definitiva - Contegno valutabile ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. - Sussistenza - Fattispecie.
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile relativo all'"an" della pretesa fatta valere, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è tenuta a conservare la relativa documentazione fino a che il giudice - avuto riguardo anche al successivo giudizio sul "quantum", dovendosi ritenere che la richiesta sia divenuta parte del dibattito processuale - non abbia definitivamente e negativamente provveduto e non si sia formato un irreversibile negativo giudicato; ne consegue che, ove la documentazione sia stata distrutta dopo la presentazione della relativa istanza e durante il tempo di attesa per la formazione della decisione definitiva sulla stessa, la mancata conservazione è suscettibile di essere valutata come argomento di prova ex art. 116 cod. proc. civ. ai fini della valutazione equitativa del "quantum" (fattispecie relativa alla distruzione della documentazione relativa ai turni praticati in azienda per la determinazione del diritto all'indennità di diaria ridotta).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 88, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)