Sez. 1, Sentenza n. 11225 del 28/08/2000 (Rv. 539796 - 01)
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI | Istanza di esibizione di documenti contabili - Sopravvenuta maturazione del termine decennale di conservazione di documenti - Obbligo di conservazione dei documenti fino alla decisione definitiva di rigetto dell'istanza - Sussistenza - Obbligo di conservazione ultradecennale dei documenti in mancanza di istanza di esibizione - Sussistenza - Esclusione - Distruzione dei documenti dopo il decennio e prima dell'istanza di esibizione - Contegno valutabile ai sensi dell'art.116 cod.proc.civ. - Esclusione.
PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Nel caso in cui, nel corso di un giudizio civile, venga formulata istanza di esibizione documentale ex art. 210 cod. proc. civ., la parte nei cui confronti tale istanza è formulata è tenuta a conservare la documentazione oggetto di essa fino a che il giudice non abbia definitivamente e negativamente provveduto sulla stessa, a nulla rilevando che, trattandosi di documentazione contabile, sopravvenga, "medio tempore", la maturazione del termine decennale di durata dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili fissato dall'art.2220 cod. civ.; nessun obbligo di conservazione oltre il decennio grava invece sulla parte finché la suddetta istanza non sia presentata, con la conseguenza che dalla distruzione della documentazione contabile il giudice può trarre argomenti di prova a norma dell'art. 116 cod.proc.civ. solo se tale distruzione sia avvenuta successivamente alla presentazione della relativa istanza e durante il tempo di attesa della decisione su di essa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Civ. art. 2220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)