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Sez. 1, Sentenza n. 31131 del 17/06/2004 Ud. (dep. 15/07/2004) Rv. 229284 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Normativa transitoria di cui all'art. 26, comma quarto, Legge 1/3/2001 n. 63 - Applicabilità dell'art. 1 comma terzo Legge 7/1/2000 n. 2 - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2004-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229284-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

L'inutilizzabilità delle dichiarazioni predibattimentali rese da soggetto che si sia sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, anche nella disciplina transitoria prevista dall'art. 26 comma quarto Legge 63/2001, è comunque sottoposta alla condizione di poter provare che il rifiuto sia volontario e non, invece, dovuto a violenza o minaccia. Infatti in materia ha immediata applicabilità il principio costituzionale di cui all'art. 111 comma quinto che prevede una deroga al principio del contraddittorio nella formazione della prova in caso di" provata condotta illecita", senza che possa darsi alcun rilievo alla circostanza che la norma sopra indicata non abbia richiamato esplicitamente l'art. 1 comma terzo della Legge 2/2000, in materia di valutazione del rifiuto del dichiarante di sottoporsi all'esame per violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro e altre utilità.

Riferimenti normativi: Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 com. 4 CORTE COST., Legge 07/01/2000 num. 2 art. 1 com. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)