Sez. 1, Sentenza n. 11203 del 02/03/2007 Ud. (dep. 15/03/2007) Rv. 236546 - 01
PROVE - IN GENERE | Procedura incidentale di cui all'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. - Introduzione - Condizioni - Fattispecie.
PROVE - IN GENERE
La norma di cui all'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen. è finalizzata a tutelare la prova anche in deroga al principio affermato dall'art. 111, comma quinto, Cost., ogni qual volta emergano circostanze che impongano un accertamento dell'intimidazione o della subornazione del teste, ma proprio perché tale procedura introduce una deroga al principio costituzionale del contraddittorio, l'inizio del procedimento incidentale deve essere ancorato ad elementi concreti e non di natura meramente logica, cioè elementi di prova normativamente configurati e qualificati dal requisito della concretezza e della rilevanza, non apparendo sufficiente la sola circostanza della deposizione di un teste. (Fattispecie in cui il procedimento incidentale era stato introdotto a seguito dell'esame di agenti di polizia giudiziaria che avevano deposto sul contenuto di dichiarazioni spontanee di un teste, rese fuori dal dibattimento, in violazione dell'art. 195 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)