Sez. 5, Sentenza n. 44363 del 24/04/2015 Ud. (dep. 03/11/2015) Rv. 265998 - 01
GIUDICE DI PACE - RICORSO PER CASSAZIONE - DELLA PERSONA OFFESA-RICORRENTE | Citazione a giudizio dell'imputato ex art. 21 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Sentenza di assoluzione - Legittimazione della persona offesa a ricorrere per cassazione anche agli effetti penali - Sussistenza - Requisiti formali dell'atto di impugnazione - Individuazione.
GIUDICE DI PACE - RICORSO PER CASSAZIONE - DELLA PERSONA OFFESA-RICORRENTE
In tema di procedimento dinanzi il giudice di pace, la persona offesa, che abbia chiesto la citazione a giudizio dell'imputato ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 274 del 2000, è legittimata a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di assoluzione anche agli effetti penali, ma ai fini della sua ammissibilità l'atto di impugnazione deve contenere i medesimi requisiti formali del ricorso ex art. 21, cit., tra i quali l'indicazione e la nomina del difensore di fiducia e la sottoscrizione della persona offesa con autentica del difensore.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 21 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)