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Sez. 1, Sentenza n. 7209 del 23/07/1998 (Rv. 517421 - 01)

SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA | Cessazione di fatto dell'impresa collettiva (cd. società di comodo) - Azione dei terzi interessati diretta all'accertamento dell'effettiva cessazione dell'impresa - Ammissibilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa ad azione tendente al conseguimento della prelazione su immobili urbani.
Stato
decisa il 1998-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517421-01

SOCIETÀ - IN GENERE - DIFFERENZE DALLA COMUNIONE - TIPI DI SOCIETÀ - INDICAZIONE NEGLI ATTI E NELLA CORRISPONDENZA

Il fenomeno della cessazione di fatto dell'impresa collettiva, quando rimanga tuttavia in vita la struttura societaria (cd. società di comodo) rimane privo, nell'attuale sistema normativo (reso conforme ai principi dell'armonizzata disciplina societaria comunitaria), di sanzione e può essere contrastato soltanto attraverso adeguate misure fiscali di penalizzazione. Va, pertanto, in ogni caso negata ai terzi interessati l'azione diretta all'accertamento dell'effettiva cessazione dell'impresa collettiva come pretesa causa di scioglimento della società, quando nulla esclude che l'attività conforme all'oggetto sociale possa riprendere pur dopo un periodo, benché assai protratto, di quiescenza (l'intero pacchetto azionario di una società, rappresentativo del patrimonio sociale costituito esclusivamente da due immobili locati, veniva interamente ceduto. La S.C., sulla base dell'enunciato principio, ha respinto la tesi del conduttore di quegli immobili, il quale sosteneva che la cessione doveva essere considerata alla stregua di una vendita di immobili, sicché a lui competeva la prelazione urbana prevista dalla legge n. 392 del 178).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2248, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)