Sez. 3, Sentenza n. 6100 del 16/04/2003 (Rv. 562217 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Società di capitali - Mancata esecuzione dello scopo sociale - Prova della simulazione dell'atto costitutivo - Configurabilità - Limiti - Fattispecie relativa ad azione di riscatto di fondo rustico.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
Con riguardo a società di capitali, la mancata esecuzione dello scopo tipico non costituisce prova della simulazione dell'atto costitutivo essendo necessario dimostrare la preordinazione - frutto dell'accordo simulatorio - dell'inattuazione in relazione ad un oggetto sociale voluto solo apparentemente, potendo dipendere l'inattuazione da fattori esterni non riconducibili alla volontà delle parti.(Nel caso di specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che dichiarava inammissibile e, comunque, rigettava la domanda di riscatto di fondo rustico fatta valere sul presupposto della natura simulatoria della cessione di quote di una s.r.l. e dell'inesistenza di detta società).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2472, Cod. Civ. art. 2475, Cod. Civ. art. 2331, Cod. Civ. art. 2332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)