Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 486 del 1987
Massime (1)
Massima n. 3863
- Locazione
- Immobili urbani
- Unità immobiliari con superficie reale tra mq. 46,01 e 70 ed eccedenti i mq.70
- Canone
- Coefficiente correttivo
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Intervenuta sentenza di illegittimità costituzionale va dichiarata inammissibile la questione concernente la norma illegittima. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 13, lett. b), comma quinto L. 13 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui consente, con l'applicazione di un coefficiente correttivo, che unità immobiliari con superficie reale compresa tra mq. 46,01 e 70 siano soggette a un canone più alto di quello previsto per unità comprese nella fascia superiore, con superficie eccedente i mq. 70; disposizione caducata con S.n. 236/1987).
Norme impugnate
- art. 13, lett. b), comma 5, legge 27 luglio 1978, n. 392
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, quinto comma, lett. b), della legge 27 luglio 1978, n. 392 ('Disciplina delle locazioni di immobili urbani'), promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1987 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Vergari Bruno e l'Enasarco, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso ex art. 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392 il Pretore di Roma con ordinanza in data 22 gennaio 1987 (reg. ord. n. 95 del 1987) ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale della lettera b) quinto comma dell'art. 13 della legge n. 392 del 1978, nella parte in cui, per effetto dell'applicazione del coefficiente correttivo, consente che unità immobiliari con superficie reale compresa tra mq. 46,01 e 70 siano soggette ad un canone più alto di quello previsto per unità immobiliari comprese nella fascia superiore e cioè con superficie reale eccedente i mq. 70, con conseguente ed ingiustificata disparità di trattamento;
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 236 del 1987 ha già deciso identica questione dichiarando l'illegittimità costituzionale della lettera b) dell'art. 13, quinto comma, della legge 27 luglio 1987, n. 392, nella parte in cui, mediante l'applicazione dei coefficienti maggiorativi, consente che il canone relativo ad immobili di dimensioni inferiori ai 70,01 mq. possa essere maggiore di quello previsto per immobili compresi nella fascia superiore, anziché equiparato a quello previsto per immobili di mq. 70;
che la questione in quanto già decisa va dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26 comma secondo legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della lettera b), quinto comma dell'art. 13 legge 27 luglio 1978, n. 291, "Disciplina delle locazioni di immobili urbani", sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Roma con ordinanza in data 22 gennaio 1987 (reg. ord. n. 95 del 1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
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