Sez. 1, Sentenza n. 7387 del 05/12/1977 Ud. (dep. 10/06/1978) Rv. 139325 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO EVENTUALE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO L'INCOLUMITA PUBBLICA - DELITTI - COMMERCIO DI SOSTANZE ALIMENTARI NOCIVE - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO EVENTUALE - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del delitto previsto dall'art 444 cod pen e sufficiente il dolo eventuale, ossia, nel caso che il soggetto attivo sia un intermediario, la rappresentazione, da parte dello stesso, della possibilita che la sostanza sia posta in commercio come prodotto alimentare: in tale ipotesi, infatti, il predetto soggetto, accettando il rischio dell'evento, lo fa proprio, allo stesso modo che se lo avesse direttamente voluto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 444
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)