diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5897 del 19/11/1984 (Rv. 437564 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ESECUZIONE DI OBBLIGO DI FARE CONSISTENTE NELLA DEMOLIZIONE PARZIALE DI UN IMMOBILE COSTRUITO A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE - NOMINA DI UN TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI DEMOLIZIONE - CONTESTAZIONE DELL'IDONEITÀ DI TALE PROGETTO A RISOLVERE I PROBLEMI CONNESSI ALL'ABBATTIMENTO DI UNA STRUTTURA DELL'EDIFICIO SENZA INCIDERE SULLE PARTI NON OGGETTO DI DEMOLIZIONE E RICHIESTA DELLA REDAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437564-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - ESECUZIONE DI OBBLIGO DI FARE CONSISTENTE NELLA DEMOLIZIONE PARZIALE DI UN IMMOBILE COSTRUITO A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE - NOMINA DI UN TECNICO PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI DEMOLIZIONE - CONTESTAZIONE DELL'IDONEITÀ DI TALE PROGETTO A RISOLVERE I PROBLEMI CONNESSI ALL'ABBATTIMENTO DI UNA STRUTTURA DELL'EDIFICIO SENZA INCIDERE SULLE PARTI NON OGGETTO DI DEMOLIZIONE E RICHIESTA DELLA REDAZIONE DI UN NUOVO PROGETTO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITÀ.*

In Sede di esecuzione di Obbligo di fare, consistente nella demolizione parziale di un fabbricato a distanza inferiore a quella legale, la domanda, con la quale il proprietario di una porzione di detto fabbricato insorga avverso il progetto di demolizione redatto da un tecnico nominato dal pretore, deducendone l'inidoneità a risolvere i problemi connessi all'abbattimento di una struttura in cemento armato, senza incidere sulle parti non oggetto di demolizione, e chiedendo la preparazione di un nuovo progetto, configura un'opposizione non all'esecuzione, ma agli Atti esecutivi, e, come tale, è devoluta funzionalmente alla cognizione del pretore in qualità di giudice dell'esecuzione, in quanto investe esclusivamente le modalità attinenti all'esecuzione medesima, senza porre in discussione il titolo, la sua portata precettiva, la sua efficacia soggettiva ed oggettiva. (V 2765/75, mass n 376771).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)