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Sez. 3, Sentenza n. 9696 del 16/11/1994 (Rv. 488661 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Obblighi di fare e non fare - Pretore - Nomina della persona incaricata dell'esecuzione - Opposizione - All'esecuzione - Esclusione - Agli atti esecutivi - Configurabilità.
Stato
decisa il 1994-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488661-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Costituisce opposizione agli atti esecutivi e non opposizione all'esecuzione quella con cui, in relazione ad un procedimento per l'attuazione di una condanna per violazione di obblighi di fare o di non fare, si deduca la mancanza dei necessari requisiti tecnici nella persona nominata dal pretore per procedere alla determinazione delle opere da eseguirsi, in quanto con tale doglianza non si pone in dubbio il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, ma, deducendosi l'inidoneità degli elementi di determinazione dell'obbligo di fare, si contesta la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)