Sez. 1, Sentenza n. 3948 del 06/05/1997 (Rv. 504107 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - SANZIONI - TARDIVITÀ DEL PAGAMENTO | Soprattassa del 20 per cento ex art. 52 d.P.R. n. 637 del 1972 - Irrogazione - Preventiva costituzione in mora - Necessità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - SANZIONI - TARDIVITÀ DEL PAGAMENTO
In tema di imposta sulle successioni, il contribuente che, ottenuta la dilazione di pagamento dell'imposta, non provveda poi al pagamento delle singole rate nei termini stabiliti, è tenuto al pagamento della soprattassa del 20% prevista dall'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, senza che possa pretendere che l'avviso di irrogazione della sanzione sia preceduto dalla costituzione in mora dello stesso.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 43, DPR 26/10/1972 num. 637 art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)