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Sez. 5, Sentenza n. 5738 del 11/04/2003 (Rv. 562093 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - SANZIONI - TARDIVITÀ DEL PAGAMENTO | Computo del termine - "Dies a quo" - Data della definitività dell'accertamento tributario - Affermazione - Pluralità di coeredi - Diversità dei termini - Possibilità di avvalersi del termine più lungo in ragione della definitività dell'accertamento per altro coerede - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562093-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - SANZIONI - TARDIVITÀ DEL PAGAMENTO

La responsabilità del coerede che non abbia pagato l'imposta di successione nel termine stabilito, produttiva della sanzione prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 346 del 1990, applicabile "ratione temporis", non può essere esclusa dal fatto che il termine per il pagamento, computabile solo dal momento in cui diviene definitivo l'accertamento tributario, per un altro dei coeredi sia spirato in un momento più lontano tale che, rispetto a questo, il pagamento del primo non risultasse tardivo. Ciò in quanto, una tale eccezione ha carattere personale e, a norma dell'art. 1297 cod. civ., non può essere opposta dagli altri debitori solidali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1297, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)