Sez. 5 - , Sentenza n. 6552 del 24/11/2020 Ud. (dep. 19/02/2021) Rv. 280671 - 02
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Sentenza di condanna in primo grado - Decisione di condanna all'esito del giudizio di rinvio - Ribaltamento della sentenza di assoluzione in grado di appello – Mancata previsione dell’obbligo di rinnovazione - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 603, comma 3-bis, e 627 cod. proc. pen. - Manifesta infondatezza – Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 603, comma 3-bis e 627 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 2, 3, 27, comma 2, 111 e 117 Cost., in relazione all'art. 6, par. 2 e 3, lett. d), Convenzione EDU, nella parte in cui non prevedono, in presenza di una sentenza di condanna pronunziata in primo grado, l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva anche nel caso di "ribaltamento" tra le due sentenze di appello, l'una assolutoria, poi annullata, e l'altra di condanna emessa all'esito del giudizio di rinvio, per l'evidente diversità delle situazioni giuridiche proposte come irragionevolmente destinatarie di differenti discipline.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27 com. 2, Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 6 com. 2, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 6 com. 3 lett. D
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)