Sez. U - , Sentenza n. 14426 del 28/01/2019 Ud. (dep. 02/04/2019) Rv. 275112 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Riforma della sentenza di assoluzione - Diverso apprezzamento delle dichiarazioni decisive del perito e del consulente - Obbligo di rinnovazione istruttoria - Sussistenza - Mera acquisizione della relazione scritta - Obbligo di rinnovazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Le dichiarazioni rese dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento, in quanto veicolate nel processo a mezzo del linguaggio verbale, costituiscono prove dichiarative, sicché sussiste, per il giudice di appello che, sul diverso apprezzamento di esse, fondi, sempreché decisive, la riforma della sentenza di assoluzione, l'obbligo di procedere alla loro rinnovazione dibattimentale attraverso l'esame del perito o del consulente, mentre analogo obbligo non sussiste ove la relazione scritta del perito o del consulente tecnico sia stata acquisita mediante lettura, ivi difettando la natura dichiarativa della prova.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 501, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 226, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 230, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 233 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)