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Sez. 5 - , Sentenza n. 22774 del 22/06/2020 Ud. (dep. 28/07/2020) Rv. 279595 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Concordato in appello - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279595-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

Nel giudizio di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. è inammissibile la proposizione dell'istanza di concordato in appello, anche con rinuncia ai motivi, in quanto, essendo ormai avvenuto svolgimento dei giudizi di secondo grado e di legittimità, si pone in contrasto con la finalità deflattiva propria dell'istituto previsto dall'art 599-bis cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)