Sez. 1, Sentenza n. 9047 del 12/09/1996 Ud. (dep. 08/10/1996) Rv. 205631 - 01
Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio | Determinato da annullamento per vizio di motivazione sul punto della responsabilità dell'imputato - Possibilità, per quest'ultimo, di ricorrere al cosiddetto "patteggiamento in appello" - Sussistenza.
Impugnazioni - Cassazione - Giudizio di rinvio
Anche nel giudizio di rinvio, conseguente ad annullamento della sentenza per vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, quest'ultimo può rinunciare ai motivi concernenti la responsabilità, utilizzando il procedimento previsto dagli artt. 599, comma quarto, e 602, comma secondo, cod. proc. pen.. (Non risultano precedenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 599 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 602 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 602 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 627 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)