Sez. 1, Sentenza n. 1178 del 30/05/1967 (Rv. 327629 - 01)
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE - PRESUNZIONE DI COINCIDENZA TRA SEDE RISULTANTE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E SEDE EFFETTIVA - PROVA CONTRARIA - RESIDENZA ANAGRAFICA E FISCALE DELL'IMPRENDITORE IN ALTRO COMUNE - INSUFFICIENZA.*
FALLIMENTO - COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - SEDE PRINCIPALE DELL'IMPRESA - NOZIONE - PRESUNZIONE DI COINCIDENZA TRA SEDE RISULTANTE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E SEDE EFFETTIVA - PROVA CONTRARIA - RESIDENZA ANAGRAFICA E FISCALE DELL'IMPRENDITORE IN ALTRO COMUNE - INSUFFICIENZA.*
Ai fini della Determinazione della Competenza territoriale a dichiarare il fallimento, per Sede principale dell'impresa deve intendersi la Sede effettiva, che puo anche non coincidere con la Sede legale risultante dal registro delle imprese. Tuttavia, la Sede d'impresa denunciata all'Anagrafe commerciale si presume coincida con quella effettiva, qualora dagli Atti non emergano elementi idonei a dimostrare che tale coincidenza non sussiste. Non e idoneo a distruggere la presunzione di coincidenza il solo elemento della residenza anagrafica e fiscale della persona fisica dell'imprenditore in altro comune.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)