Sez. U, Sentenza n. 16296 del 24/07/2007 (Rv. 598894 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Riparto della giurisdizione tra giudice italiano e straniero - Criterio del "petitum" sostanziale - Applicazione - Esame delle risultanze istruttorie - Necessità - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Ai fini del riparto della giurisdizione tra il giudice italiano ed il giudice straniero, in applicazione del criterio del "petitum" sostanziale, pur dovendosi prescindere dalle difese del convenuto che sono invece rilevanti per la decisione di merito, occorre tenere conto non solo delle allegazioni di fatto dell'attore ma anche delle risultanze istruttorie legittimamente acquisite agli atti di causa, senza possibilità di procedere all'ammissione di prove costituende. (Nella fattispecie, la Suprema Corte, esaminando la documentazione prodotta, ha escluso il perfezionamento del contratto di compravendita tra una società italiana ed una straniera e, di conseguenza, l'operatività dei criteri alternativi del "forum contractus" e del "forum solutionis" stabiliti dall'art. 5.1 della Convenzione di Bruxelles del 1968 ed invocati dalla società italiana ai fini del radicamento della giurisdizione del giudice italiano).
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)