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Sez. 1, Sentenza n. 199 del 27/01/1971 (Rv. 349602 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALI) - DIFFAMAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI - INSERTO PUBBLICITARIO - USO PER PURO CASO DEL NOME DI PERSONA ESISTENTE - DOLO - MANCANZA - NEGAZIONE DEL RISARCIMENTO.*
Stato
decisa il 1971-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349602-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (MORALI) - DIFFAMAZIONE - ELEMENTO PSICOLOGICO - ESTREMI - INSERTO PUBBLICITARIO - USO PER PURO CASO DEL NOME DI PERSONA ESISTENTE - DOLO - MANCANZA - NEGAZIONE DEL RISARCIMENTO.*

Ai fini del risarcimento dei danni non patrimoniali da reato, per ravvisare il dolo nell'autore di una diffamazione non e necessario accertare che egli conosca personalmente il soggetto passivò per cui puo dolosamente offendere l'altrui reputazione anche chi non conosca direttamente e singolarmente le persone la cui fama intende ledere. Ma, nel caso di chi non conosca neppure l'esistenza del soggetto passivo (ossia nel caso di chi, anzi, non avrebbe posto in essere la Azione, se avesse saputo dell'esistenza della persona offesa) puo ravvisarsi tutt'al piu l'elemento psicologico della colpa, ma non l'intenzione di offendere la reputazione 'altruì ossia la reputazione di persone esistenti. (nella specie, i giudici di merito avevano rigettato la domanda di danni non patrimoniali proposta contro una casa produttrice di un dentifricio, che, senza che conoscesse l'esistenza della persona, aveva fatto pubblicare in un giornale una vignetta, reclamistica in cui si leggeva il nome ed il cognome di una persona esistente, la quale si era ritenuta lesa nella propria reputazione. Il SC ha condiviso la decisione, enunciando il principio che precede).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)