Sez. 3, Sentenza n. 21424 del 10/10/2014 (Rv. 633087 - 01)
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Diffamazione a mezzo della stampa - Attitudine della comunicazione a rendere identificabile il diffamato - Necessità - Sussistenza - Mera indicazione di un cognome privo di immediata capacità individualizzante - Insufficienza - Fattispecie.
STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)
In tema di diffamazione a mezzo della stampa, l'offesa della reputazione, necessaria ad integrare l'illecito, presuppone l'attitudine della comunicazione a rendere individuabile il diffamato sulla base di elementi che, sebbene non univoci, siano oggettivamente tali da far convergere il fatto offensivo su un determinato soggetto, sicché l'indicazione del solo cognome, se talvolta permette di identificare una determinata persona (come nel caso di un politico che rivesta un importante incarico pubblico, di un campione sportivo o di una "star" del cinema), non è, di norma, sufficiente ove non sia munita di immediata attitudine individualizzante. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto insufficiente la mera indicazione di un cognome di ampia diffusione locale, tanto più che il presunto diffamato non rivestiva più cariche istituzionali atte a porlo in posizione di primo piano rispetto all'opinione pubblica).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)