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Sez. 1, Sentenza n. 888 del 05/04/1966 (Rv. 321766 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI E PROVE NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321766-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - CONCLUSIONI E PROVE NUOVE - INAMMISSIBILITA - LIMITI.*

Nel vigente sistema processuale il giudizio di rinvio appare come un processo chiuso, destinato a sostituire ad una sentenza errata una sentenza giusta e non gia a consentire il secondo rinnovamento del processo davanti ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza cassata. L'ambito del giudizio di rinvio resta quindi circoscritto alle parti cassate della sentenza d'appello o da essa dipendenti ed e destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice di merito da sostituirsi a quella annullata. L'art. 394 cod. proc. civ. reintegrando le parti nella stessa posizione che avevano nel giudizio di appello definito con la sentenza cassata, consente loro nel giudizio di rinvio, la proposizione di nuove questioni e di nuove argomentazioni a sostegno delle rispettive tesi, nell'ambito delle domande proposte in primo grado, ma vieta ad esse le formulazioni di nuove conclusioni e percio, anche la deduzione di nuove prove e la produzione di nuovi documenti, quando cio non sia reso necessario dalla sentenza di annullamento. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)