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Sez. 3, Sentenza n. 3332 del 17/10/1968 (Rv. 336340 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROVE - IUS SUPERVENIENS - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1968-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336340-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROVE - IUS SUPERVENIENS - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITA.*

Secondo le norme dettate dall'art. 394 cod.proc.civ., nel giudizio di rinvio non e consentita la deduzione di nuove prove, a meno che cio sia reso necessario dalla sentenza di annullamento, come si verifica nei casi in cui l'annullamento sia stato pronunciato per vizi del procedimento, o per una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, e perche debba applicarsi lo -ius superveniens-. (nel caso e stata ritenuta inammissibile la produzione, in Sede di rinvio, di nuovi documenti). (V. 961-67, massima n.327209 1488-66, massima n.322959 n.888-66, massima n. 321766).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)