Sez. 3, Sentenza n. 3332 del 17/10/1968 (Rv. 336340 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROVE - IUS SUPERVENIENS - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROVE - IUS SUPERVENIENS - PRODUZIONE DI DOCUMENTI - AMMISSIBILITA.*
Secondo le norme dettate dall'art. 394 cod.proc.civ., nel giudizio di rinvio non e consentita la deduzione di nuove prove, a meno che cio sia reso necessario dalla sentenza di annullamento, come si verifica nei casi in cui l'annullamento sia stato pronunciato per vizi del procedimento, o per una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, e perche debba applicarsi lo -ius superveniens-. (nel caso e stata ritenuta inammissibile la produzione, in Sede di rinvio, di nuovi documenti). (V. 961-67, massima n.327209 1488-66, massima n.322959 n.888-66, massima n. 321766).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)