Sez. 1, Sentenza n. 3575 del 26/10/1968 (Rv. 336787 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE PER NULLITA - INOSSERVANZA DI NORME DI DIRITTO - LIMITI - ART. 360 N.3 COD.PROC.CIV. - IDENTITA DI IPOTESI.*
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE PER NULLITA - INOSSERVANZA DI NORME DI DIRITTO - LIMITI - ART. 360 N.3 COD.PROC.CIV. - IDENTITA DI IPOTESI.*
L'inosservanza delle norme di diritto che ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 829 rende ammissibile la dichiarazione di nullita del lodo arbitrale, deve essere intesa nello stesso senso della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all'art. 360 n.3 cod. proc.civ. e deve, pertanto, ritenersi che nella previsione della norma citata rientra non soltanto l'ipotesi in cui sia stata data ad una norma un'interpretazione inesatta, ma anche quella in cui sia stata ritenuta applicabile una norma ad una fattispecie concreta che non rientra nella astratta fattispecie legislativa. (V. 1986-64).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)