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Sez. U, Sentenza n. 1960 del 20/06/1972 (Rv. 359065 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA - CASI DI NULLITA - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI D'IMPUGNAZIONE - RIGOROSITA - DIFFERENZE DALL'APPELLO - IMPUGNAZIONE PER INOSSERVANZA DI REGOLE DI DIRITTO - AMBITO - MANCATA OD INESATTA INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE - AMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359065-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA - CASI DI NULLITA - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI D'IMPUGNAZIONE - RIGOROSITA - DIFFERENZE DALL'APPELLO - IMPUGNAZIONE PER INOSSERVANZA DI REGOLE DI DIRITTO - AMBITO - MANCATA OD INESATTA INDICAZIONE DELLE NORME VIOLATE - AMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*

Pur dovendosi ammettere una analogia di struttura fra l'appello e l'impugnativa per nullita di lodo arbitrale, il requisito della specificita dei motivi va inteso diversamente rispetto alle due specie di impugnazione. La specificita e bensi imposta dall'art 342 cod proc civ, per l'appello, ma cio non importa la necessita di una individuazione delle censure di fatto e di diritto, essendo sufficiente che le doglianze mosse alla decisione di primo grado siano indicate in modo da delimitare il campo del riesame della causa, e attenuandosi ulteriormente tale requisito allorche dal contesto dell'atto d'appello si evinca in modo chiaro ed inequivocabile la volonta della parte di impugnare in toto la sentenza. Detto requisito invece, quanto all'atto d'impugnativa per nullita, deve intendersi in modo piu rigoroso, avvicinandosi e potendosi assoggettare sotto questo riflesso l'impugnazione - per la sua stessa struttura e in quanto essa tende al indicium rescindens - alla disciplina del ricorso per Cassazione. Pertanto, ove il lodo arbitrale sia stato impugnato per inosservanza di regole di diritto, ex art 829, ultimo comma, cod proc civ, tale censura va intesa nello stesso senso della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, di cui all'art 360, n 3, cod proc civ, e puo ritenersi applicabile il principio, valido quanto al ricorso per Cassazione, per cui l'impugnativa e ammissibile - sotto il profilo della specificita dei motivi - ogni qual volta in base all'esame del complesso dell'atto di impugnazione siano in esso individuabili, ancorche non specificamente o non esattamente indicati, i principi e le norme di diritto che si assumono violati. (V 1561'71, mass n 351949; 1012'71, mass n 350987) (V 899'69, mass n 339268; 3575'68, mass n 336787; 1986'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)