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Sez. L, Sentenza n. 2958 del 20/03/1991 (Rv. 471346 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Modificazione | Ammissibilità - Limiti - "Mutatio libelli" - Divieto - Fattispecie relativa a richiesta di una diversa indennità fondata su elementi di fatto e di diritto non dedotti con l'originario ricorso.
Stato
decisa il 1991-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471346-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Domanda giudiziale - Modificazione

Le modificazioni della domanda consentite nel processo del lavoro dal primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ. previa autorizzazione del giudice e giustificate da gravi motivi sono quelle che integrano non una "mutatio" ma soltanto una mera "emendatio libelli", né il rapporto di lavoro può giustificare di per sè la proposizione di ulteriori domande rispetto a quelle già contenute nel ricorso originario, quando la nuova pretesa implichi nuovi presupposti e quindi nuovi accertamenti di fatto. (Nella specie la sentenza del giudice di appello, confermata dalla S.C., ha ritenuto inammissibile, in quanto fondata su elementi di fatto e di diritto non dedotti con l'originario ricorso relativo a pretese derivanti da un contratto di agenzia, l'ulteriore richiesta di una diversa indennità, nonostante l'autorizzazione alla modificazione della domanda concessa dal Pretore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)