diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9247 del 20/04/2006 (Rv. 588499 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE | Ammissibilità - Limiti - "Mutatio libelli" - Divieto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588499-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONE

Le modificazioni della domanda consentite nel processo del lavoro dal primo comma dell'art. 420 cod. proc. civ., previa autorizzazione del giudice e giustificate da gravi motivi, sono quelle che integrano non una "mutatio" ma soltanto una mera "emendatio libelli", né il rapporto di lavoro può giustificare di per sé la proposizione di ulteriori domande rispetto a quelle già contenute nel ricorso originario, quando la nuova pretesa implichi nuovi presupposti e nuovi accertamenti di fatto, i quali alterano l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia introducendo un diverso tema di indagine, dovendo nel contempo ritenersi ricorrente una consentita "emendatio" allorché cambi solo la qualificazione giuridica della pretesa, rimanendo inalterato il "thema decidendum". (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto come nuova la domanda di un dipendente intesa ad ottenere il riconoscimento di un profilo superiore avanzata per la prima volta in sede di discussione nell'ambito del giudizio di primo grado siccome fondata su una diversa "causa petendi" riferibile ad un'ulteriore normativa collettiva e basata su presupposti di fatto differenti che esorbitavano dal ricorso introduttivo e che alteravano il "thema decidendum").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)