Sez. U - , Sentenza n. 31226 del 29/12/2017 (Rv. 646744 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO | “Errores in iudicando” o “in procedendo” nell’applicazione del diritto eurounitario – Diniego di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato– Configurabilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CONSIGLIO DI STATO
Non costituiscono diniego di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato (o della Corte dei conti), gli errori “in procedendo” o “in iudicando”, ancorché riguardanti il diritto dell’Unione europea salvo i casi di radicale stravolgimento delle norme di riferimento (nazionali o dell’Unione) tali da ridondare in denegata giustizia, ed in particolare, salvo il caso, tra questi, di errore “in procedendo” costituito dall'applicazione di regola processuale interna incidente nel senso di negare alla parte l’accesso alla tutela giurisdizionale nell'ampiezza riconosciuta da pertinenti disposizioni normative dell’Unione europea, direttamente applicabili, secondo l’interpretazione elaborata dalla Corte di giustizia.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Costituzione art. 117 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 all. 1 art. 1, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 177, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267, Direttive del Consiglio CEE 21/12/1989 num. 665 art. 1 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)