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Sez. 3 - , Sentenza n. 24974 del 10/07/2020 Ud. (dep. 02/09/2020) Rv. 279872 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Confisca obbligatoria di cui all'art. 260-ter, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006 - Applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto - Revocabilità della confisca - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279872-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione non autorizzata di rifiuti, l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna nell'ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non comporta la revoca della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista come obbligatoria dall'art. 260-ter, comma 5, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in caso di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 dell'art. 256 dello stesso decreto legislativo, atteso che per l'adozione della misura ablatoria non è richiesta necessariamente la pronuncia di una sentenza di condanna e che l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. non esclude la rilevanza penale del fatto, ma ne attesta solo il profilo di particolare tenuità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 ter com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256 com. 1, Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)