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Sez. 1, Sentenza n. 54086 del 15/11/2017 Ud. (dep. 30/11/2017) Rv. 272085 - 01

ARMI - IN GENERE | Confisca - Obbligatorietà per tutti i reati concernenti le armi - Proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. - Operatività - Sussistenza.
Stato
decisa il 2017-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272085-01

ARMI - IN GENERE

La misura di sicurezza patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)