Sez. 3, Sentenza n. 21734 del 22/10/2010 (Rv. 615434 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE | Procedimento coattivo diverso da quello regolato dagli artt. 605 e ss. cod. proc. civ. - Rifiuto dell'esecutato di asportare i beni mobili - Conseguenze - Obbligo di relativa custodia in capo all'esecutante in base alla disciplina sul deposito (art. 1768 cod. civ.) - Sussistenza - Fattispecie.
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE
Anche nell'ipotesi di esecuzione coattiva di rilascio di immobile diverso da quello regolato dagli artt. 605 e ss. cod. proc. civ., la parte esecutante, che assume la custodia dei beni mobili che l'esecutato rifiuti di asportare, diviene depositario delle anzidette cose mobili e della loro custodia risponde, nei confronti del proprietario, con la diligenza media di cui al primo comma dell'art. 1768 cod. civ.. (Fattispecie relativa ad un procedimento coattivo di sgombero disposto da un Comune in via amministrativa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 609, Cod. Civ. art. 1768
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)