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Sez. 3, Sentenza n. 4755 del 01/10/1985 (Rv. 442170 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - MOBILI ESTRANEI ALL'ESECUZIONE - ASPORTO DA PARTE DELL'ESECUTATO - MANCANZA - ORDINE DI TRASPORTO DEI MEDESIMI IN ALTRO LUOGO O AFFIDAMENTO IN CUSTODIA A UN TERZO - CONSEGUENTI DIRETTI ED OBBLIGHI DI QUEST'ULTIMO.*
Stato
decisa il 1985-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442170-01

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - MOBILI ESTRANEI ALL'ESECUZIONE - ASPORTO DA PARTE DELL'ESECUTATO - MANCANZA - ORDINE DI TRASPORTO DEI MEDESIMI IN ALTRO LUOGO O AFFIDAMENTO IN CUSTODIA A UN TERZO - CONSEGUENTI DIRETTI ED OBBLIGHI DI QUEST'ULTIMO.*

In Sede di esecuzione per rilascio di un immobile, qualora nello stesso vi siano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio, l'ufficiale giudiziario, ove l'esecutato non provveda all'asporto, può disporne, oltre che il trasporto in altro luogo, la custodia sul posto anche affidata ad un terzo, con la conseguenza che quest'ultimo è tenuto, nei confronti dell'esecutato, alla restituzione dei mobili affidatigli con la correlativa responsabilità in caso di inadempimento, salvo l'Obbligo dell'esecutato stesso di apprestare la necessaria collaborazione anticipandone le spese.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 609

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)