Sez. 2, Sentenza n. 19915 del 14/11/2012 (Rv. 624312 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - VIZI DELLA VOLONTÀ DEL TESTATORE - ERRORE - IN GENERE | Revocazione delle disposizioni testamentarie - Revocazione della revocazione - Revoca tacita della precedente revoca - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - VIZI DELLA VOLONTÀ DEL TESTATORE - ERRORE - IN GENERE
L'art. 681 cod. civ., il quale disciplina la sola revocazione espressa della precedente revoca di un testamento, disponendo in tal caso la reviviscenza delle disposizioni revocate, non preclude al testatore la possibilità di revocare tacitamente la precedente revocazione, lasciando, tuttavia, in tal caso impregiudicata l'efficacia del testamento per primo revocato, da valutare in base alla volontà complessiva del testatore. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza di merito, la quale, in presenza di un testamento pubblico che aveva espressamente revocato un precedente testamento olografo, su cui in seguito ancora il "de cuius" aveva apposto una nuova data posteriore alla data del testamento pubblico e una nuova firma, aveva inteso tale manifestazione di volontà riproduttiva del primo scritto quale fattispecie di revoca della revoca, escludendo però che le disposizioni dell'originario testamento olografo rivivessero automaticamente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 681
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)